INTERNATIONAL KARATE FEDERATION

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

* Nella riunione del giorno 13 Luglio 2002, la commissione disciplinare, Presidente l'Avvocato Orgiana, visto l'articoli

* provvedimento disciplinare del regolamento Atleti,

* Commina all'Atleta Lafram Taha- Marocco, la squalifica di

mesi uno per avere, in occasione della disputa del Titolo Europeo kg. -60 , svoltosi a Cagliari nel mese di Novembre 2001, subito una squalifica, sul campo di gara, per Shikkaku, e  provocato al suo avversario l'abbandono per intervento Medico.

*La squalifica avrà effetto dal 1°  al 30 Settembre 2002, mentre verrà sospesa per  presentazione, da parte dell'interessato di regolare appello.

*Oggetto: sentenza Giudice Sportivo relativo al match Masili/Sebesta del 27 Marz. 2004

 In seguito al ricorso dell’atleta Masili Roberto riferimento all’articolo 10 del regolamento Atleti, il Giudice sportivo vista la regolarità ha preso in esame l’esposto.

La commissione disciplinare guidata dal Giudice sportivo dott. Roberto Devita esaminato il ricorso dell’Atleta Masili Roberto e relativo al match per la difesa del titolo mondiale kg. 65, tra Masili Roberto (ITA) e Michal  Sebesta (SLK) svoltosi a Carbonia (CA) il 27 marzo 20004.

Visto l’articolo 9 del regolamento Atleti, visionato il filmato, letta la certificazione del medico di gara, consultato esperti di Federazioni esterne alla IKF, la sentenza è stata così motivata:

Si evidenzia che il match e di scarsa conduzione Arbitrale e non conforme al rispetto delle regole  IKF permettendo il degrado del match, o addirittura proclamando frettolosamente la vittoria mentre l’avversario abbandonava a causa di lesioni per cure mediche, si veda Regole e arbitri, articolo 4 lettera E, articolo 6 lettera H.

l’Atleta Michal Sebesta più volte colpiva l’avversario sulle gambe con ginocchiate e calci, portando attacchi di pugno senza controllo al viso procurando all’avversario una tumefazione all’occhio destro, spesso continuando nonostante il direttore di gara le imponeva di fermarsi e nonostante non veniva ne richiamato tanto meno ammonito permettendo così la volontarietà del Sebesta  alla demolizione fisica dell’avversario.

A metà del 2° round, il detentore del titolo mondiale Masili Roberto deve abbandonare il match, abbandono dovuto a continui attacchi portati con ginocchiate violente con la spinta del corpo procurando al Masili  un grave trauma al ginocchio sinistro. Abbandono resosi indispensabile per il Medico di  gara che ne consigliava il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti per versamento di liquido al ginocchio.

Il direttore di gara era in obbligo, in base all’art. 6 lettera A delle regole arbitri, di richiamare, ammonire o squalificare l’atleta Michal Sebesta, cose che non a fatto, l’atleta , anche se il direttore di gara ignorava il suo comportamento aveva l’obbligo, in base all’art. 6 del regolamento atleti, di condurre il match come previsto, regolamenti che poi risultano simili a quelli di altre organizzazioni simili di karate Olimpico e sportivo, sport nobile il cui fine non è quello di colpire l’avversario senza controllo o demolire l’avversario, ma quello di mostrare la superiorità tecnica e tattica del karate, senza creare danno fisico all’avversario stesso e quindi sempre tecniche di lotta perfettamente controllate.

L’atleta Masili Roberto in un’occasione portava una tecnica di proiezione non valida ed in base all’articolo 6 del regolamento Arbitro veniva giustamente punito, mentre le altre due proiezioni regolarmente valide venivano, dal direttore di gara, sanzionate.

In sentesi si evidenzia con buona ragione, che la direzione di gara abbia volontariamente ignorato i regolamenti della IKF e le regole che promuovono il karate in generale o che addirittura esista il sospetto di discutibilità e parzialità in favore dell’Atleta Michal Sebesta dimostrato ed avvallato da una direzione di gara di avviso discutibile e non equa.

Per quanto accaduto si conferma il Match NULLO e non ANNULLATO per grave vizio che ne inficia la validità. Il titolo Mondiale sia da ritenersi di diritto dal titolare in carica, in caso di rinuncia di questo, resti vacante. La borsa anticipata venga restituita alla IKF e rimessa in palio assieme al titolo o altro uso che la IKF voglia farne.

Cagliari 27 Maggio 20004   il Giudice sportivo dott. Roberto Devita