In
seguito al ricorso dell’atleta Masili Roberto riferimento all’articolo 10
del regolamento Atleti, il Giudice sportivo vista la regolarità ha preso in
esame l’esposto.
La commissione disciplinare guidata dal Giudice sportivo Dott. Roberto Devita esaminato il ricorso dell’Atleta Masili Roberto e relativo al match per la difesa del titolo mondiale kg. 65, tra Masili Roberto (ITA) e Michal Sebesta (SLK) svoltosi a Carbonia (CA) il 27 marzo 20004.
Visto
l’articolo 9 del regolamento Atleti, visionato il filmato, letta la
certificazione del medico di gara, consultato esperti di Federazioni esterne
alla IKF, la sentenza è stata così motivata:
Si
evidenzia che il match e di scarsa conduzione Arbitrale e non conforme al
rispetto delle regole
IKF permettendo il degrado del match, o addirittura proclamando
frettolosamente la vittoria mentre l’avversario abbandonava a causa di lesioni
per cure mediche, si veda Regole e arbitri, articolo 4 lettera E, articolo 6
lettera H.
l’Atleta
Michal Sebesta più volte colpiva l’avversario sulle gambe con ginocchiate e
calci, portando attacchi di pugno senza controllo al viso procurando
all’avversario una tumefazione all’occhio destro, spesso continuando
nonostante il direttore di gara le imponeva di fermarsi e nonostante non veniva
ne richiamato tanto meno ammonito permettendo così la volontarietà del Sebesta
alla demolizione fisica dell’avversario.
A
metà del 2° round, il detentore del titolo mondiale Masili Roberto deve
abbandonare il match, abbandono dovuto a continui attacchi portati con
ginocchiate violente con la spinta del corpo procurando al Masili
un grave trauma al ginocchio sinistro. Abbandono resosi indispensabile
per il Medico di
gara che ne consigliava il trasporto in ospedale per ulteriori
accertamenti per versamento di liquido al ginocchio.
Il
direttore di gara era in obbligo, in base all’art. 6 lettera A delle regole
arbitri, di richiamare, ammonire o squalificare l’atleta Michal Sebesta, cose
che non a fatto, l’atleta , anche se il direttore di gara ignorava il suo
comportamento aveva l’obbligo, in
base all’art. 6
del regolamento atleti, di condurre il match come previsto, regolamenti che poi
risultano simili a quelli di altre organizzazioni simili di karate Olimpico e
sportivo, sport nobile il cui fine non è quello di colpire l’avversario senza
controllo o demolire l’avversario, ma quello di mostrare la superiorità
tecnica e tattica del karate, senza creare danno fisico all’avversario stesso
e quindi sempre tecniche di lotta perfettamente controllate.
L’atleta
Masili Roberto in un’occasione portava una tecnica di proiezione non valida ed
in base all’articolo 6 del regolamento Arbitro veniva giustamente punito,
mentre le altre due proiezioni regolarmente valide venivano, dal direttore di
gara, sanzionate.
In
sentesi si evidenzia con buona ragione, che la direzione di gara abbia
volontariamente ignorato i regolamenti della IKF e le regole che promuovono il
karate in generale o che addirittura esista il sospetto di discutibilità e
parzialità in favore dell’Atleta Michal Sebesta dimostrato ed avvallato da
una direzione di gara di avviso discutibile e non equa.
Per quanto accaduto si conferma il Match NULLO e non ANNULLATO per grave vizio che ne inficia la validità. Il titolo Mondiale sia da ritenersi di diritto dal titolare in carica, in caso di rinuncia di questo, resti vacante. La borsa anticipata venga restituita alla IKF e rimessa in palio assieme al titolo o altro uso che la IKF voglia farne.
Cagliari
27 Maggio 20004 il Giudice sportivo Dott. Roberto Devita